Estintore e rilevatori negli affitti brevi

Aggiornato il 4 ottobre 2026

In breve

Chi affitta casa ai turisti deve avere rilevatori funzionanti di gas e di monossido di carbonio ed estintori portatili: uno ogni 200 m² e almeno uno per piano, con capacità minima 13A e carica minima 6 kg o 6 litri (art. 13-ter DL 145/2023). Se mancano, la sanzione va da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione.

Chi affitta casa ai turisti, con o senza partita IVA, deve avere il CIN (codice identificativo nazionale) e dotare l’alloggio di alcuni dispositivi di sicurezza. Lo prevede l’art. 13-ter del DL 145/2023, comma 7.

Cosa serve

Dotazione Quanti Requisiti
Rilevatore di gas combustibili obbligatorio, il numero non è fissato funzionante
Rilevatore di monossido di carbonio obbligatorio, il numero non è fissato funzionante
Estintore portatile 1 ogni 200 m² o frazione, almeno 1 per piano capacità minima 13A, carica minima 6 kg o 6 litri

I rilevatori vanno installati seguendo le istruzioni del fabbricante, di solito vicino a cucina e caldaia. Gli estintori vanno messi in posti accessibili e visibili, vicino agli accessi e alle aree di maggior pericolo, come la cucina.

Quale estintore scegliere

La legge rinvia al DM 3 settembre 2021 (allegato I, punto 4.4): servono una capacità estinguente di almeno 13A e una carica di almeno 6 kg o 6 litri. Il valore 13A è scritto sull’etichetta dell’estintore insieme alla classe dei fuochi. Gli estintori da 1 o 2 kg pensati per l’auto o per la cucina non soddisfano il requisito.

Consigliamo modelli conformi alla norma europea EN 3 e di farli controllare periodicamente, seguendo le istruzioni del fabbricante.

Sanzioni

Se mancano le dotazioni la sanzione va da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione (comma 9). Chi affitta senza CIN rischia una sanzione separata da 800 a 8.000 euro.

Da quando

Il CIN e gli obblighi collegati si applicano dal 1° gennaio 2025, data fissata dal Ministero del Turismo dopo l’attivazione della banca dati nazionale.

Domande frequenti

L'estintore è obbligatorio negli affitti brevi?

Sì. L'art. 13-ter del DL 145/2023 obbliga tutte le unità immobiliari ad uso abitativo date in locazione turistica o breve, anche da privati non imprenditori, ad avere estintori portatili e rilevatori funzionanti di gas combustibili e di monossido di carbonio.

Quanti estintori servono?

Uno ogni 200 m² di pavimento o frazione, con almeno un estintore per piano, posizionati in posti accessibili e visibili, vicino agli accessi e alle aree di maggior pericolo.

Che estintore serve?

La legge rinvia al punto 4.4 dell'allegato I del DM 3 settembre 2021: capacità estinguente minima 13A e carica minima 6 kg o 6 litri. Un estintore piccolo da 1 o 2 kg non basta.

Quali sono le sanzioni?

Da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione dell'obbligo sulle dotazioni di sicurezza (art. 13-ter, comma 9). Sono sanzioni separate da quelle sul CIN.

Vale anche per B&B e case vacanze?

Il comma 7 riguarda le unità abitative in locazione turistica o breve. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, come B&B e case vacanze gestite in forma ricettiva, seguono le loro norme regionali e antincendio: verifica con la tua regione.

Fonti

  1. DL 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter, commi 7, 9 e 15 (Normattiva)
  2. DM 3 settembre 2021, allegato I, punto 4.4 (testo coordinato, Regione Emilia-Romagna)
  3. Gazzetta Ufficiale, avviso di attivazione della banca dati nazionale (CIN), 3 settembre 2024