Aggiornamento del corso antincendio

Aggiornato il 4 ottobre 2026

In breve

Il corso antincendio va aggiornato almeno ogni 5 anni: 2 ore per il livello 1, 5 per il livello 2, 8 per il livello 3 (DM 2 settembre 2021). I 5 anni si contano dall'ultimo corso, base o aggiornamento.

La formazione degli addetti antincendio va aggiornata almeno ogni 5 anni (art. 5, comma 5, del DM 2 settembre 2021). Le ore dipendono dal livello.

Quante ore

Livello Ore Teoria Pratica
Livello 1 2 anche nessuna anche tutte
Livello 2 5 2 3
Livello 3 8 5 3

Da quando si contano i 5 anni

Dalla data dell’ultimo corso, base o aggiornamento. Per chi è stato formato con il vecchio DM 10 marzo 1998:

  • se al 4 ottobre 2022 erano passati meno di 5 anni, il primo aggiornamento va fatto entro 5 anni dall’ultima formazione;
  • se ne erano passati di più, andava fatto entro 12 mesi, quindi entro il 4 ottobre 2023.

Se l’attività cambia livello

Se cambiano dimensioni o lavorazioni e l’attività passa a un livello superiore, non basta l’aggiornamento: serve il corso completo del nuovo livello.

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Dicci quale livello serve e quante persone sono: inoltriamo la richiesta a un ente di formazione partner, che ti ricontatta con date, sede e prezzo. La richiesta non ti impegna.

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Domande frequenti

Il corso antincendio scade?

L'attestato non ha una data di scadenza, ma il DM 2 settembre 2021 obbliga ad aggiornare la formazione con cadenza almeno quinquennale. Senza aggiornamento l'addetto non è più formato in regola.

Ho un attestato del vecchio DM 10 marzo 1998: vale ancora?

Sì. Il primo aggiornamento va fatto entro 5 anni dall'ultima formazione. Chi al 4 ottobre 2022 aveva già superato i 5 anni doveva aggiornarsi entro 12 mesi (art. 7, comma 2).

L'aggiornamento si può fare online?

La parte teorica sì, in videoconferenza in diretta. La parte pratica va fatta in presenza. Per il livello 1 l'aggiornamento può essere fatto anche di sole esercitazioni pratiche.

Fonti

  1. DM 2 settembre 2021, gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (testo GU n. 237 del 4/10/2021)